servitù irregolari non sono trasmissibili senza convenzione
fra l'avente diritto e il nuovo proprietario
Cass. 11.01.1999, n. 190
Il nostro
sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù
meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese
come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio
non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che
siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea al la costituzione del
diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso,
ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali
l'affitto o il comodato.
In
entrambi i casi, il diritto trasferito, attesane la natura personale ed il
carattere obbligatorio, non può ritenersi "ipso facto"
trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata
dall'avente diritto con il nuovo proprietario del bene "asservito".
(Nella
specie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice
servitù, di passaggio e di parcheggio, una convenzione tra privati con la quale
il venditore di un appartamento aveva altresì concesso all'acquirente, in sede
di stipula dell'atto pubblico di alienazione, il diritto d'uso di uno
scantinato al fine di parcheggiarvi un'autovettura - nonché il diritto di
passaggio sull'area che ne consentita l'accesso -, diritto non riconosciuto, in
seguito, dagli eredi dello stesso venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia,
ha sancito il principio di diritto di cui in massima).